STATUTO



S T A T U T O
( Approvato dall’Assemblea degli Associati il 23.04.1994 )


Articolo 1
( Costituzione, Denominazione, Sede Sociale e Simbolo )

La Federazione Pro Vita (o Federvita Campania), costituita con atto pubblico il 15/12/1992 e registrata presso l’ufficio del Registro di Benevento il 18/12/1992, è una organizzazione di volontariato di tipo democratico con sede legale in Ponte (BN) alla via Antonio Venditti nr. 5.-
L’organizzazione opera nelle province della Regione Campania dove stanno propri aderenti; a tale fine la stessa potrà istituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni per il conseguimento dei fini sociali; essa può altresì istituire organi o servizi aventi competenza regionale.
Il simbolo della Federazione Pro Vita è un cerchio diviso in tre sezioni uguali: nella sezione a destra è raffigurato un albero di colore verde; nella sezione a sinistra è raffigurato un orsacchiotto; nella sezione sotto è raffigurata una circonflessione di alette.
Il simbolo dell’organizzazione non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti nel presente statuto.


Articolo 2
( Finalità, Solidarietà, Scioglimento, Confederazione, Oggetto Sociale )

La finalità primaria dell’organizzazione è la tutela della vita, ogni forma di vita (animale, vegetale, umana) contro calamità naturali – sociali o danneggiamenti da chiunque perpetrati.
Non ha alcun fine di lucro, è apartitica, ha durata a tempo indeterminato; tuttavia essa può essere sciolta con il voto dei ¾ dell’Assemblea degli Associati previo parere vincolante del Comitato Federale di Garanzia Associativa.
Si considera la possibilità che altri enti o associazioni, che perseguono fini simili a quelli della federazione pro vita, aderiscano alla stessa nominando un proprio membro nel consiglio direttivo ovvero nel Comitato Federale di Garanzia Associativa, a seconda se si tratti di associazioni provinciali o regionali, affidando ad esso la gestione, la organizzazione, l’assistenza ed il controllo dei propri nuclei o gruppi operativi, sempre previo rispetto dei relativi statuti.
Come oggetto sociale, la Federazione Pro vita: a) Ricerca le cause del degrado ambientale e del progressivo disfacimento degli ecosistemi, sensibilizzando ognuno per quanto di competenza ad attuare azioni risolutive;
b) Promuove attività di sensibilizzazione al fine di diffondere la conoscenza dei problemi che interessano l’ambiente circostante;
c) Interviene in caso di calamità naturali o sociali con appositi gruppi di volontariato organizzato;
d) Segnala alle autorità competenti ogni situazione o attività che possa in qualche modo mettere in pericolo la pubblica incolumità;
e) Difende tutte le specie animali e vegetali, terrestri o acquatiche, in particolare modo quelle in via di estinzione;
f) Interviene, con mezzi opportuni, al fine di evitare maltrattamenti agli animali.
g) Inoltra alle Autorità competenti segnalazioni di attività illecite che determinano danno all’ambiente, agli animali, alle persone ed alle bellezze naturali, artistiche e storiche.


Articolo 3
( Organi Sociali )

Gli organi sociali si dividono in organi federali ed organi provinciali amministrativi o ausiliari.

Sono organi federali:
Il Presidente Federale;
Il Comitato Federale di Garanzia Associativa;
Il Congresso Federale.

Sono organi provinciali amministrativi: - L’Assemblea Provinciale dei soci;
Il Presidente Provinciale;
Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Revisori Amministrativi.

Sono organi provinciali ausiliari:
Il Consiglio Tecnico Scientifico;
Il Consiglio Legale;

L’Ufficio di Presidenza ed il relativo Segretario Particolare;
I Distretti Comprensoriali ed i relativi Segretari.

L’appartenenza agli organi federali è compatibile con le funzioni esercitate nelle rispettive segreterie provinciali.
Le segreterie provinciali sono amministrativamente autonome, fermo restando il rispetto del presente statuto.
Gli organi provinciali ausiliari possono anche non essere presenti.
Il Comitato Federale di Garanzia Associativa può disporre degli organi ausiliari a disposizione delle varie segreterie provinciali.


Articolo 4
( Organi Federali )

1. Gli Organi Federali della Federazione Pro Vita sono i seguenti:

a) Il Presidente Federale:

E’ eletto dal Comitato Federale di Garanzia Associativa, dura in carica 7 anni e può essere rieletto.
Convoca e presiede il Comitato Federale di Garanzia Associativa, il Congresso Federale e le Assemblee Provinciali dei Soci.
Il Presidente Federale ha la rappresentanza politica e legale della Federazione, nomina i dirigenti federali di settore, nell’ambito del comitato federale di garanzia associativa, nonché Vice Presidenti Federali e Segretario Federale.
Può essere eletto Presidente Provinciale o, in caso di sospensione, espulsione o comunque mancanza di un presidente provinciale, può sostituirlo ovvero nominare un sostituto che provveda alla gestione della segreteria provinciale fino alla successiva assemblea dei soci che si svolgerà, salvo impedimenti, entro i successivi tre mesi.
Qualora, per motivi di conflitto di interessi e/o per motivi di opportunità, si rende necessario che il Presidente Federale eserciti il diritto – dovere di astenersi su talune vicende, la rappresentanza legale – limitata ai motivi dell’astensione – sarà attribuita, previa deliberazione del comitato federale di garanzia associativa, al Vice Presidente Federale o al Segretario Federale che eserciteranno gli stessi poteri previsti per i commissari ad acta. Al Vice Presidente Federale o al Segretario Federale, qualora eserciti, ai sensi della presente norma, la rappresentanza legale dell’organizzazione, andrà applicata la disposizione prevista per gli ex presidenti federali riguardo alla composizione del comitato federale di garanzia associativa.

b) Il Comitato Federale di Garanzia Associativa:
E’ composto dal Presidente Federale che lo presiede, dai Presidenti Provinciali, da nove membri eletti dal congresso federale e dagli ex presidenti federali. Laddove tra i nove membri figurino aderenti eletti all’incarico di Presidente Provinciale, questi designeranno un loro sostituto fin quando permangono nell’incarico medesimo.
Dura in carica 15 anni ed è compatibile con le cariche eventualmente svolte nelle segreterie provinciali.
Il Comitato, altrimenti denominato Consiglio Federale o Regionale, ha i seguenti compiti:
a) Cura il rispetto pieno dello Statuto, del Regolamento di Esecuzione dello Statuto Associativo
da esso emanato e dei Regolamenti Interni emanati dai Consigli Direttivi delle Segreterie Provinciali;
b) Ha il compito di evitare o dirimere eventuali controversie ai vari livelli associativi;
c) Esamina e delibera in materia di iscrizione o espulsione;
d) Ha facoltà di controllare l’operato degli organi amministrativi delle singole Segreterie Provinciali;
Dà parere vincolante in caso di proposta di scioglimento di una segreteria provinciale o di modifica allo Statuto.
Presso il Comitato Federale di Garanzia Associativa risiede la Direzione Generale dei Servizi di Volontariato, che sovrintende ai servizi di vigilanza ambientale e di protezione civile diretta dal Presidente Federale nella sua qualità di Direttore Generale dei Servizi di Volontariato.
E’ facoltà di ogni componente del Comitato richiederne la riunione al Presidente Federale.
Per ogni deliberazione di competenza del Comitato, da adottare tra una adunanza e l’altra del consesso, sarà competente la Giunta Esecutiva del medesimo comitato composta dal Presidente Federale, dal Vice Presidente Federale e dai Presidenti Provinciali.

c) Congresso Federale:
E’ composto dai membri degli organi amministrativi delle varie segreterie provinciali e dal Comitato Federale di Garanzia Associativa da esso eletto.
E’ convocato dal Presidente Federale, su proposta del Comitato Federale di Garanzia Associativa, al fine di ottenere pareri consultivi sulle problematiche associative o al fine di pianificare le attività associative ai vari livelli.
Il Presidente Federale può, in caso di necessità e urgenza, convocarlo prevedendo la partecipazione di tutti gli iscritti alla Federazione.
Il Presidente Federale deve, quando si elegge il Comitato Federale di Garanzia Associativa, convocarlo prevedendo la partecipazione di tutti gli iscritti alla Federazione.
Tutte le cariche federali ricoperte sono gratuite e possono ottenere solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività associative.


Articolo 5
( Assemblea Provinciale degli Associati )

L’Assemblea Provinciale dei soci è il massimo organo deliberativo della organizzazione ed è composta da tutti gli iscritti alla segreteria provinciale, tuttavia possono esprimere diritto di voto gli iscritti da almeno tre mesi prima dello svolgimento dell’assemblea.
Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Essa è convocata e presieduta dal Presidente Federale o suo sostituto, in via ordinaria, una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci, e sempre in via ordinaria, ogni tre anni per l’elezione degli organi amministrativi o ausiliari provinciali oppure in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Essa può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di un terzo degli iscritti, del Consiglio Direttivo e degli organi federali; in tali casi il Presidente Federale deve provvedere alla convocazione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere svolta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’assemblea è valida se sono presenti, in proprio o per delega, la metà più uno degli aderenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto per l’articolo 16.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
Eleggere il Presidente Provinciale;
Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
Eleggere i revisori amministrativi;
Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
Approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
Approvare o respingere proposte di modifiche allo Statuto ai sensi dell’art.16.


Articolo 6
( Il Presidente Provinciale )

Il Presidente Provinciale è eletto dalla assemblea provinciale dei soci e dura in carica tre anni con la possibilità di essere rieletto.
E’ il legale rappresentante dell’organizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogni tre mesi.
Rappresenta l’organizzazione presso gli enti pubblici e privati presenti sul territorio provinciale.
Nomina, all’interno del Consiglio Direttivo tre vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie, il segretario generale ed il segretario amministrativo.
Conferisce deleghe attinenti ai vari settori operativi.
Nella riunione del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voto, ha facoltà del doppio voto.
In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva; nel caso di votazione contraria del consiglio direttivo il provvedimento, se reversibile, decade.
Formula l’ordine del giorno del consiglio direttivo.

Articolo 7
( Il Consiglio Direttivo )


Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Provinciale dei soci ed è composto da cinque membri – dai quali il Presidente Provinciale nomina tre vice presidenti provinciali di settore di cui uno con funzioni vicarie, il segretario generale ed il segretario amministrativo – .
Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti di settore, con solo voto consultivo.
Il consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente Provinciale ogni tre mesi o quando lo ritiene opportuno.
Esso può essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti o su richiesta del comitato federale di garanzia associativa; in queste ultime ipotesi, il consiglio si deve tenere entro il termine di giorni venti.
Alla riunione del consiglio direttivo possono partecipare il Presidente Federale, o un suo delegato, ed i membri del collegio dei revisori amministrativi con solo voto consultivo.
Esso è validamente costituito con la metà più uno dei membri elettivi.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
Emanare il Regolamento Interno Provinciale;
Sottoporre all’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea Provinciale dei soci, coordinandone l’attività ed autorizzandone la spesa;
Scegliere il personale idoneo per le varie attività di volontariato associativo;
Nominare un ufficio di presidenza per lo svolgimento delle funzioni esecutive demandate al Presidente Provinciale – su richiesta dello stesso – dal quale, il Presidente Provinciale stesso, nominerà il segretario particolare;
Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti alla federazione;
Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente provinciale per motivi di necessità ed urgenza;
Stabilire, su indicazione del comitato federale di garanzia associativa, la quota annua degli aderenti.
Il Segretario Generale è a capo del personale e può essere demandato alla tenuta dei registri sociali, mentre al segretario amministrativo può essere demandato alla tenuta del registro di cassa.

Articolo 8
( Il Collegio dei Revisori Amministrativi )

Il Collegio dei Revisori Amministrativi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti – questi ultimi possono anche mancare – eletti nell’assemblea provinciale dei soci.
Elegge nel suo interno il presidente del collegio stesso.
Il Collegio esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Esso agisce di propria iniziativa, sia collegialmente che singolarmente, su richiesta degli organi sociali o su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all’assemblea dei soci con relazione scritta e firmata posta alla vista di tutti gli aderenti.
Si riunisce almeno due volte l’anno, diversamente può supplire il Comitato Federale di Garanzia ai sensi dell’art. 1 lett. b) punto 3 d) del presente Statuto.


Articolo 9
( Organi Provinciali Ausiliari )


Gli Organi Provinciali Ausiliari sono:

Consiglio Tecnico Scentifico.
E’ composto dal Presidente eletto dall’Assemblea Provinciale dei Soci e da tutti quei soci il cui parere sia ritenuto utile dal presidente dello stesso consiglio.
Si può avvalere di consulenze esterne.
Può nominare apposite commissioni di studio sulle varie problematiche trattate dall’organizzazione.
Si può riunire quando lo ritiene opportuno o quando gli organi sociali lo richiedono per consultazioni tecniche.
E’ compatibile con le altre cariche sociali.

Consiglio Legale.
E’ composto da avvocati, notai, uomini di legge, consulenti del lavoro e commercialisti iscritti alla organizzazione.
Patrocina attraverso i suoi componenti le azioni legali derivanti dall’attività associativa.
Il patrocinio legale, per i soci, è gratuito fatte salve le spese sostenute e gli oneri derivanti.
Elegge nel suo seno il presidente.
Può essere riunito a discrezione del presidente o su richiesta degli organi sociali.
E’ compatibile con altre cariche sociali.

Distretti Comprensoriali.
Sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo che ne nomina, nell’atto, anche il segretario.
Il Distretto ha gli stessi confini territoriali delle Comunità montane o dei comuni e può essere formato se sul territorio risiedono almeno quindici soci.
Il segretario dura in carica tre anni e può essere cooptato nel consiglio direttivo con solo voto consultivo.
Il distretto dà impulso locale alle attività associative, attuando quanto disposto dal consiglio direttivo o dal presidente provinciale.

Articolo 10
( Gratuità delle Cariche Sociali )

Tutte le cariche sociali, sia federali che provinciali amministrative o ausiliarie, sono gratuite fatte salve le spese sostenute per le attività associative.
Le cariche ricoperte all’interno delle segreterie provinciali hanno la durata di anni tre e possono essere riconfermate.
Le cooptazioni e le sostituzioni fatte durante il triennio scadono al termine del triennio medesimo.

Articolo 11
( Patrimonio e Bilanci Sociali )

Il patrimonio sociale è formato dai proventi del tesseramento, dei lasciti ricevuti, dalle contribuzioni volontarie, da eventuali gettiti da attività marginali culturali o propagandistiche.
In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio sociale andrà devoluto ad associazioni aventi analoghe finalità, che saranno individuate nell’ultima assemblea dei soci.
Dal bilancio associativo dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti.
Il bilancio, di previsione o di conclusione, coincide con l’anno solare.
Le modalità per l’approvazione dei bilanci sono le seguenti: il consiglio direttivo propone, in sede di bilancio di previsione, un documento programmatico approvato a maggioranza semplice dei voti, dall’assemblea provinciale dei soci, o integralmente o con emendamenti apportati dall’Assemblea stessa; in sede di bilancio di conclusione, lo stesso è approvato a maggioranza semplice dei voti, se è stato rispettato il documento programmatico votato in sede di bilancio di previsione, almeno per grandi linee (60%).
Qualora il bilancio consuntivo non fosse approvato, ovvero se gli organi amministrativi non avessero rispettato quanto disposto in sede di bilancio di previsione nemmeno per grandi linee, l’assemblea potrà chiedere, prima di approvare il bilancio, le dimissioni degli organi amministrativi o parti di essi.


Articolo 12
( Aderenti alla Federazione )

L’iscrizione alla Federazione Pro Vita è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta e che dichiarino di accettare senza riserve il presente statuto, il relativo regolamento di esecuzione ed i regolamenti interni.
Inoltre il socio deve versare la quota associativa nei modi e nella misura prevista dal comitato federale di garanzia associativa.
La domanda di iscrizione và inoltrata al consiglio direttivo competente per territorio, o al comitato federale di garanzia associativa, che si riserva il diritto di non accettarla qualora manchino i requisiti, dandone notizia all’interessato entro quindici giorni.
L’aspirante aderente può ricorrere entro 30 giorni al comitato federale di garanzia associativa che a sua volta delibererà entro i successivi quindici giorni.
Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione:
per dimissioni volontarie;
per mancato versamento della quota sociale nei tempi e nei modi previsti dallo statuto e/o dai regolamenti associativi, qualora la loro permanenza nell’associazione sia giudicata inopportuna;
per morte;
per indegnità deliberata dal consiglio direttivo dovuta a violazione dello statuto e dei regolamenti associativi, per motivi disciplinari, per motivi di ordine morale o per gravi scorrettezze associative. In questo ultimo caso, l’aderente può ricorrere, entro 30 giorni, al comitato federale di garanzia associativa il quale delibererà in via definitiva.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e possono essere rimborsate, ove possibile, le spese sostenute per le attività associative.


Articolo 13
( Diritti e Doveri degli Aderenti )

Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega se iscritti almeno tre mesi prima dello svolgimento della stessa.
Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare lo statuto, i regolamenti associativi, le delibere e le ordinanze dei vari organi associativi e di versare la quota sociale.
Il socio, o l’aspirante aderente, si impegna a non adire in alcun modo a vie legali; tutte le controversie risolte in assemblea dei soci o dal comitato federale di garanzia associativa.
Il socio che fa parte di organizzazioni aventi analoghe finalità a quelle perseguite dalla federazione pro vita deve segnalarlo al consiglio direttivo; invece il socio che ha intenzione di iscriversi a tali associazioni deve farne richiesta al consiglio direttivo o al comitato federale di garanzia associativa.


Articolo 14
( Quota Associativa )

La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal consiglio direttivo su indicazione del comitato federale di garanzia associativa.
Essa è annuale, non frazionabile, e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
Gli aderenti non possono, in caso di recesso o espulsione dall’organizzazione richiedere la restituzione della quota associativa o della documentazione eventualmente presentata all'atto dell'iscrizione.
Gli aderenti non in regola con il versamento della quota sociale, ancorché conservino la qualità di associato, non sono elettori e non sono eleggibili alle cariche associative, ma possono partecipare alle attività pratiche svolte dall’organizzazione salvo diversa determinazione ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett. b) del presente Statuto.


Articolo 15
( Risorse Economiche )

L’organizzazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività associative o per reperire il materiale utile per tali attività, dà:
Quote associative e contributi degli aderenti;
Contribuzioni volontarie dei privati;
Contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche;
Contributi di organismi internazionali;
Donazioni o lasciti testamentari;
Rimborsi derivanti da convenzioni;
Entrate derivanti da attività produttive marginali;
Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
I fondi possono essere depositati presso l’istituto di credito deciso dal consiglio direttivo, o se di consistenza esigua, possono essere trattenuti presso la sede dell’associazione per i provvedimenti finanziari inerenti alle attività associative.
Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del Presidente Provinciale o del segretario amministrativo eventualmente delegato.


Articolo 16
( Modifiche allo Statuto )

Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate all’assemblea dei soci, dai vari organi sociali o da almeno il 10% dei soci.
Le proposte sono accettate con votazione favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione, in regola con il versamento della quota sociale, e vengono successivamente inviate al comitato federale di garanzia associativa per gli adempimenti successivi al parere previsto dall’articolo 4 comma 1 lett. b) punto 3 e) del presente statuto.


Articolo 17
( Norme Speciali, Transitorie e Finali )

Adesione alla Federazione Nazionale Pro Vita. La Federazione Pro Vita Campania è aderente alla Federazione Nazionale Pro Vita quale componente promotrice e fondamentale ed aderisce, conseguentemente, a norme e direttive da quest’ultima emanate.
Associazione Pro Vita della Provincia di Benevento. All’Associazione Pro Vita di Benevento viene riconosciuta una particolare autonomia, da definirsi nel Regolamento di Esecuzione, derivante dalla considerazione che quella sezione è stato il primo nucleo istituito propedeutico alla costituzione della Federazione Pro Vita Campania prima ed alla Federazione Nazionale Pro Vita successivamente.
Norma di Rinvio. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia al regolamento di esecuzione emanato dal comitato federale di garanzia associativa, ai regolamenti interni provinciali, alle delibere ed alle ordinanze emanate dagli organi sociali competenti, al codice civile ed alle leggi emanate in materia.


L’Assemblea degli Associati
( Congresso Federale Regionale )


 

PROGETTO IRPINIA SANNIO

N.B.

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